Nella definizione di "edilizia residenziale pubblica" ricadono tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata. Per edilizia sovvenzionata si intende I'edilizia abitativa promossa e realizzata dagli Enti pubblici con finanziamenti statali. Risulta inoltre normato
allo stesso modo anche il settore dell'edilizia residenziale privata agevolata. Si definisce edilizia agevolata I'edilizia abitativa di iniziativa privata, finanziata con mutui agevolati assistiti dal contributo statale
1. EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA E AGEVOLATA
Negli interventi di edilizia residenziale pubblica con tipologie plurifamiliari devano essere ACCESSIBILI:
- gli spazi esterni, ovvero almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio
- le parti comuni dell'edificio, ovvero quegli ambienti di connessione verticali (vani scale) e orizzontali (vani di ingresso, corridoi, ballatoi) a servizio di molteplici unità immobiliari. L'installazione dell'ascensore è obbligatoria nel caso in cui si abbiano accessi a unità immobiliari poste oltre il terzo livello. Negli altri casi deve comunque essere garantita la possibilità di installazione successiva di impianti di sollevamento
- almeno il 5% degli alloggi previsti, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento insediativo. L'accessibilità completa di questa quota parte di alloggi a garantita dalla rispondenza di tutte le componenti interne come porte, arredi, cucine, infissi, bagni, percorsi interni, terminali degli impianti ecc.
- quota parte dei posti auto riservati, nella misura di uno per ogni alloggio accessibile.
Devono inoltre risultare VISITABILI tutti gli altri alloggi. Tale requisito si intende soddisfatto se:
- l'ambiente di relazione, soggiorno o pranzo, risulta accessibile
- un servizio igienico risulta accessibile, nell'accezione minima di garantire l'avvicinamento al vaso e al lavabo
- i relativi spazi di connessione risultano accessibili
E infine richiesto il requisito delta ADATTABILITA’ per gli altri vani e spazi degli alloggi, da dimostrare con specifici elaborati
2. ALLOGGI DI SERVIZIO
Ove previsti gli alloggi a servizio di edifici pubblici (come alloggi di custodi ecc.) devono essere ACCESSIBILI in ogni loro parte
TABELLA RIASSUNTIVA
ACCESSIBILITA'
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- spazi esterni di edifici plurifamiliari
- le parti comuni degli stessi
- il 5% degli alloggi previsti con un minimo di uno
- un pasto auto per ogni alloggio accessibile
- gli alloggi di servizio di edifici pubblici
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VISITABILITA'
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- i restanti alloggi di edifici plurifamiliari con parti comuni
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ADATTABILITA'
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- tutti gli alloggi di edifici unifamiliari a plurifamiliari privi di parti comuni
- tutte le restanti unità immobiliari
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