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Giovedì, 25 Aprile 2002


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Edilizia residenziale privata


Nella definizione di "edilizia residenziale privata" ricadono tutti quegli interventi a iniziativa privata, compresa quella convenzionata. L'edilizia convenzionata è 1'edilizia privata realizzata a seguito di un atto d'obbligo con l’ amministrazione comunale, in cui il concessionario si impegna nel rispetto di certe condizioni. Per l'edilizia residenziale privata agevolata i requisiti richiesti coincidono con quelli relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Il campo di applicazione è esteso alla nuova edificazione e alla categoria di intervento identificata con la ristrutturazione (restano quindi esclusi gli altri interventi minori quali opere interne, adeguamento igienico sanitario ecc.). Si verifichino comunque eventuali norme regionali più restrittive


1. RESIDENZE UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI PRIVE DI PARTI COMUNI

Negli interventi di edilizia residenziale privata con tipologia unifamiliare o plurifamiliare priva di parti comuni, come ville, case a schiera ecc., è richiesto il solo requisito della ADATTABILITA’. Tale requisito si intende soddisfatto se risulta possibile modificare successivamente l'alloggio con interventi minimi a comunque senza alterazioni della struttura portante e degli impianti

2. RESIDENZE PLURIFAMILIARI CON PARTI COMUNI

Negli interventi di edilizia residenziale privata con tipologie plurifamiliari come case in linea, a blocco ecc., devono essere ACCESSIBILI:

  • gli spazi esterni, ovvero almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio
  • le parti comuni dell'edificio, ovvero quegli ambienti di connessione verticali (vani scale) e orizzontali (vani di ingresso, corridoi, ballatoi) a servizio di molteplici unità immobiliari

L'installazione dell'ascensore a obbligatoria nel caso in cui si abbiano accessi a unità immobiliari poste oltre il terzo livello. Negli altri casi deve comunque essere garantita la possibilità di installazione successiva di impianti di sollevamento 

Devono inoltre risultare VISITABILI tutti gli alloggi. Tale requisito si intende soddisfatto se:
  • l'ambiente di relazione, soggiorno o pranzo, risulta accessibile
  • un servizio igienico risulta accessibile, nell'accezione minima di garantire l'avvicinamento al vaso e al lavabo
  • i relativi spazi di connessione risultano accessibili

E infine richiesto il requisito della ADATTABILITA’ per gli altri vani a spazi degli alloggi, da dimostrare con specifici elaborati

TABELLA RIASSUNTIVA

ACCESSIBILITA' - spazi esterni di edifici plurifamiliari con parti comuni
- le parti comuni degli stessi
VISITABILITA' - tutti gli alloggi di edifici plurifamiliari con parti comuni
ADATTABILITA' - tutti gli alloggi di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni
- tutte le restanti unità immobiliari

 

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