Nella definizione di "luoghi di culto" risultano compresi edifici come chiese, moschee, sinagoghe o qualsiasi altro ambiente destinato al culto di ogni confessione e rito
La normative vigente prescrive per i luoghi di culto il requisito della VISITABILITA’.
Tuttavia, in relazione alle consistenti affluenze di fedeli, si ritiene opportuno applicare il requisito in maniera
più ampia possibile in mode da consentire a chiunque l'agevole partecipazione alla funzione religiosa.
Tale requisito è soddisfatto se si prevedono:
- ove previsti, quota parte dei posti auto riservati in parcheggio di pertinenza dell'edificio
- almeno un percorso accessibile di collegamento dalla viabilità pubblica fine all'accesso dell'edificio
- almeno una zona accessibile, riservata ai fedeli per assistere alla funzione. Tale zona deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo ed eventualmente raccordato con rampe
- nei casi di interventi in edifici esistenti, ove si presenti un'effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di ambienti vincolati), deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA mediante l'apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata con I'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita
ATTENZIONE! All'interno di questa tipologia, la maggior parte degli edifici esistenti risulta soggetta a vincolo di tutela monumentale ai sensi delta L. 1089/39. A tale proposito si rimanda al paragrafo Deroghe del capitolo Gli adempimenti del progettista
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