Nella quota parte di alloggi accessibili dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e negli alloggi di servizio degli edifici pubblici, la cucina deve essere accessibile. In particolare, la cucina, assieme al bagno, rappresenta l'unica unità ambientale per la quale il requisito dell'accessibilità si raggiunge attraverso accorgimenti propriamente progettuali (mentre per gli altri vani come soggiorno e camera il requisito è soddisfatto con adeguate dimensioni e disposizioni degli arredi).
Il requisito dell’accessibilità risulta soddisfatto se:
- i principali apparecchi (di cui almeno lavello e piano cottura) e il piano di lavoro sono previsti con sottostanti spazi liberi di altezza minima di 70 cm da terra
- tutti gli apparecchi e relativi punti di erogazione sono disposti preferibilmente sulla stessa parete o, al limite, su due pareti contigue
IN PIU’
- nel caso di spazi limitati, sono preferibili porte scorrevoli o a libro
- per il lavello è preferibile l'installazione di un rubinetto con manovra a leva e gruppo miscelatore termostatico
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