LUOGHI DI LAVORO (non aperti al pubblico)
Per "luoghi di lavoro" si intendono le sedi di aziende (istituti, ditte, imprese, laboratori, magazzini, studi professionali ecc,) in cui l’accesso è limitato agli addetti
si considerano due casi:
- Le sedi di aziende non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio
(cioè: con un numero di dipendenti fino a 35) devono rispondere al solo requisito della ADATTABILITA’
- Le sedi di attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio
(cioè: con un numero di dipendenti superiore a 35) devono essere ACCESSIBILI (per un maggiore approfondimento si consulti lo specifico paragrafo del capitolo Linee guide per la progettazione)
Il requisito della accessibilità risulta garantito se si prevedono:
- tutti i settori produttivi e tutti gli uffici amministrativi accessibili
- un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi previsto
- le mense, gli spogliatoi, i luoghi ricreativi e gli ambienti destinati a servizi accessori agevolmente fruibili anche da parte dei dipendenti disabili
- arredi fissi e attrezzature previsti e disposti in modo tale da garantire un'agevole fruibilità anche da parte di persona su sedia a ruote
- quota parte dei posti auto esterni di pertinenza all'edificio
ATTENZIONE! In riferimento ai luoghi di lavoro si confrontino eventuali sovrapposizioni e/o diverse indicazioni previste dal decreto legislative n. 626 del 19/4/1994 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratori sul luogo di lavoro" Titolo II
|