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Giovedì, 25 Aprile 2002


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Attrezzature ricettive


Per attrezzature ricettive si intendono tutte le attività turistiche destinate al soggiorno temporaneo (come alberghi, pensioni, motel, villaggi turistici, campeggi, colonie estive, residenze agrituristiche, ostelli per la gioventù, rifugi
alpini ecc. come individuato all art. 7 L. 217/83 Legge quadro sul turismo). Inoltre si ritiene corretto comprendere anche tipologie quali case dello studente, collegi ecc.

Le attrezzature ricettive devono essere VISITABILI.
Tale requisito risulta garantito se si prevedono:

  • ove previsti, quota parte dei posti auto riservati in parcheggio o autorimessa di pertinenza dell'edificio nella misura e con le caratteristiche definite nella scheda 32
  • almeno un percorso accessibile di collegamento della viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio
  • le parti ed i servizi comuni (come soggiorni, sale da pranzo ecc.) agevolmente fruibili anche da persone su sedia a ruote
  • 2 stanza accessibili ogni 40 o frazione di 40 (ad esempio: 50 stanza totali di cui 46+4 riservate), collocate preferibilmente nei piani piu bassi e comunque in prossimità di un "luogo sicuro statico" o di vie di fuga
  • le stanza riservate devono avere arredi, servizi igienici (se previsti), percorsi a spazi di manovra idonei per persona su sedia a ruote
  • un servizio igienico accessibile posto nelle immediate vicinanze delle stanza riservate, qualora queste siano prive di bagni
  • nei casi di interventi in edifici privati aperti al pubblico ova si presenti una effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di edifici o spazi vincolati, per assenza di spazio ecc.) deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA mediante l'apposizione, in prossimità dell'accesso, di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita

IN PARTICOLARE
Nei campeggi e villaggi turistici deve essere garantita l'accessibilita per: 
  • almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno (come piazzole, bungalow) con un minimo di due 
  • tutti i servizi e attrezzature comuni.


ATTENZIONE!
Le sedi di attività soggette alle normative sul collocamento obbligatorio, cioé con un numero di dipendenti superiori a 35, devono essere ACCESSIBILI. Tale requisito risulta garantito se si prevedono:
  • tutti i settori produttivi a tutti gli uffici amministrativi accessibili
  • un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi previsto
  • le mense, gli spogliatoi, i luoghi ricreativi a gli ambienti destinati a servizi accessori agevolmente fruibili anche da parte dei dipendenti disabili
  • arredi fissi ed attrezzature previsti a disposti in modo tale da garantire una agevole fruibilita anche da parte di persona su sedia a ruote

 

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