1. DOTAZIONE MINIMA PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Gli attraversamenti pedonali non devono costruire ostacolo a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
Per tale motivo:
- si deve prevedere una adeguata illuminazione nelle ore notturne o di scarsa visibilità
- gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione devono essere dotati di avvisatori acustici
- le piattaforme salvagente, ove previste, devono essere accessibili
- è preferibile segnalare l'attraversamento mediante elementi dissuasori di velocità applicati sul fondo stradale, lungo il senso di marcia.
2. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DOTATO DI OPPORTUNI ELEMENTI DI AUSILIO
- la larghezza minima dell'attraversamento pedonale deve essere pari a 250 cm per i centri urbani e 400 cm per quelli extraurbani
- per facilitare l'individuazione dell'attraversamento può essere impiegata sul marciapiede una pavimentazione a rilievo per tutta la larghezza dello stesso (risalti max 5 mm)
- può inoltre essere prevista una guida tattile indicante la mezzeria dell'attraversamento pedonale
- qualora la lunghezza dell'attraversamento sia maggiore di 12 m è opportuno prevedere l'inserimento di isole salvagente per la sosta
- le opera di canalizzazione del flusso pedonale, come transenne a bordo marciapiede, devono essere rilevabili anche ai non vedenti per mezzo di una traversa posta a 20 cm da terra
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