MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
1. SISTEMI DI TRASPORTO URBANO
(tranvie, filovie, linee automobilistiche e metropolitane)
- almeno tre posti a sedere in prossimità delle porte di uscita devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie alle quali è consentito l'accesso anche alla porta di uscita
- almeno all'interno di un'autovettura del convoglio (tranvia, filovia, metropolitana) deve essere riservato uno spazio idoneo allo stazionamento di sedia a ruote, in posizione tale da non intralciare il passaggio. Tale spazio deve essere dotato di opportuni ancoraggi per il blocco della sedia a ruote
- le prescrizioni tecniche a cui rimanda il titolo IV art. 24 comma 6 del D.P.R. 503/96
(cioè il D.M. Trasporti del 18/07/91) risultano sospese. Restano applicabili gli indirizzi forniti dalle circolari ministeriali 48 del 25/4/82 a 49 del 26/4/82
2. SISTEMI DI TRASPORTO FERROVIARIO
- in ogni convoglio ferroviario un numero adeguato di posti a sedere deve essere riservato alle persone con ridotta capacità motoria
- sulle principali linee ferroviarie i convogli devono prevedere un adeguato numero di carrozze opportunamente attrezzate per il viaggiatore disabile su sedia a ruote. Tali convogli devono essere evidenziati negli orari a nelle tabelle informative
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