INTRODUZIONE
La mancanza di occupazione è
il problema più drammatico alla fine di questo secolo, ed investe tutti i
paesi sviluppati nonostante i grandi processi di ristrutturazione nella
globalizzazione del mercato. Ma,
se è duro per un cittadino “abile” trovare un lavoro, è ancora più
duro per un disabile perché la disoccupazione costituisce un handicap
“aggiuntivo” che blocca il soggetto in una situazione di totale
passività e debolezza sociale. Considerato che
il diritto alla piena occupazione è condizione essenziale alla
democrazia, il diritto ad un lavoro compatibile per il disabile è il
presupposto indispensabile per la sua autonomia e la sua libertà. La legge
2 aprile 1968, n. 482
ha svolto funzioni sostanzialmente burocratico-assistenziali nei confronti
di cittadini disoccupati e sottoccupati, parte dei quali non erano neppure
dei disabili, prevedendo l’assunzione obbligatoria degli invalidi di
guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi
civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani, delle vedove dei caduti
in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolitici e dei
profughi. Dal 1982 si è avvertita la
necessità di un nuovo strumento legislativo da riferirsi esclusivamente
ai veri disabili, superando il formalismo giuridico dell’imposizione e
prevedendo percorsi coordinati di riabilitazione, formazione ed
inserimento lavorativo. Dopo
un lungo iter parlamentare, è stata approvata la legge 12 marzo 1999 n.
68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 23/03/1999 che ha riformato la disciplina delle
assunzioni obbligatorie superando l’imposizione esclusivamente
vincolistica della legge n. 482/1968, ancora in vigore, istituendo
l’elenco unico per tutti i lavoratori disabili che aspirano a conseguire
un’occupazione conforme alle proprie capacità. Con il
presente lavoro , attraverso una disamina attenta delle leggi di tutela
dei disabili , si vuole ricostruire il percorso storico delle leggi su
collocamento obbligatorio, il fondamento costituzionale delle norme in
materia, facendo riferimento soprattutto alla legge 2 aprile 1968, n. 482
“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private”, tuttora in vigore, fino al 17
maggio del 2000[1];
ed infine dall’analisi della legge n. 68/1999 esaminare se possano
rinvenirsi i presupposti per una concreta tutela dei disabili ed un loro
effettivo inserimento lavorativo. [1] Sono entrate in vigore il 24 marzo 1999 le disposizioni di cui agli artt. 1 comma 4 (accertamento della disabilità civile nonché della permanenza dello stato invalidante, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal P.C.M. entro 120 giorni), 5 comma 1 (D.P.C.M. che individui le mansioni non compatibili nelle P.A., da emanarsi entro 120 giorni), 5 comma 4 (d.m. che individui le modalità di concessione degli esoneri parziali, da emanarsi entro 120 giorni), 5 comma 7 (leggi regionali che individuino criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale dei contributi esonerativi, da emanarsi entro 120 giorni), 6 (individuazione degli uffici competenti ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 469/97), 9 comma 6 secondo periodo (d.m. che individui la periodicità nell’invio dei prospetti ed il loro contenuto, da emanarsi entro 120 giorni), 13 comma 8 (d.m. che individui criteri e modalità di riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo, nonché il procedimento per la concessione delle agevolazioni per le assunzioni, da emanarsi entro 120 giorni), 18 comma 3 (per 24 mesi, avviamento fuori graduatoria degli invalidi per lavoro e del personale militare e della protezione civile già iscritti negli elenchi della 482, con possibilità di riqualificazione professionale), 20 (norme di esecuzione per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 120 giorni).
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